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divieto di indossare segni religiosi e simili
divieto di indossare sul luogo di lavoro segni religiosi e simili

Corte Ue: divieto di indossare sul luogo di lavoro segni religiosi e simili

Divieto di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi forma visibile di espressione delle convinzioni politiche, filosofiche o religiose

Il divieto di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi forma visibile di espressione delle convinzioni politiche, filosofiche o religiose può essere giustificato dall’esigenza del datore di lavoro di presentarsi in modo neutrale nei confronti dei clienti o di prevenire conflitti sociali

Tale giustificazione deve rispondere a un’esigenza reale del datore di lavoro e, nell’ambito della conciliazione dei diritti e interessi in gioco, i giudici nazionali possono tener conto del contesto specifico del rispettivo Stato membro e, in particolare, delle disposizioni nazionali più favorevoli per quanto concerne la tutela della libertà di religione

IX e MJ, impiegate presso società di diritto tedesco in qualità di, l’una, educatrice specializzata e, l’altra, consulente di vendita e cassiera, hanno indossato un velo islamico sul loro rispettivo luogo di lavoro.

Le società hanno quindi chiesto alle due, «considerando che l’uso di tale velo non corrispondeva all’idea di neutralità politica delle aziende», come si legge nella nota diffusa dalla Corte, di togliersi il velo.

IX provvisoriamente sospesa per due volte dalle sue funzioni e ha ricevuto un’ammonizione dall’azienda; MJassegnata a un altro posto di lavoro che «le consentiva di portare il velo», chiedendole però successivamente di presentarsi al lavoro priva di segni religiosi.

In merito, la Corte «ricorda la sua giurisprudenza in base alla quale una tale norma non costituisce una discriminazione diretta ove riguardi indifferentemente qualsiasi manifestazione di tali convinzioni e tratti in maniera identica tutti i dipendenti dell’impresa, imponendo loro, in maniera generale ed indiscriminata, una neutralità di abbigliamento che osta al fatto di indossare tali segni».

La norma controversa sembra essere stata applicata in maniera generale e indiscriminata; dato che il datore di lavoro interessato ha del pari chiesto e ottenuto che una lavoratrice che indossava una croce religiosa togliesse tale segno.

La Corte aggiunge anche che, comunque, il divieto di indossare sul luogo di lavoro «qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose deve limitarsi allo stretto necessario tenuto conto della portata e della gravità effettive delle conseguenze sfavorevoli che il datore di lavoro intende evitare mediante un divieto siffatto».

About Chiara Carboni

Studentessa presso l'Università di Cagliari - Beni Culturali e Spettacolo. Appassionata di cinema, arte e musica. Ogni tanto mi piace immergermi nelle meraviglie della nostra Terra.

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