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I diritti dei figli delle coppie same-sex

“Lascia perplessi che la Corte costituzionale, in tema di diritti dei nuovi nati delle coppie same-sex, rinvii al legislatore  “inadempiente” il compito di mettere in campo strumenti di tutela. Non captiamo infatti alcun segnale di superamento di quella inadempienza e il richiamo dell’Alta Corte rischia di essere l’ennesimo appello inascoltato. Ovviamente speriamo  di essere smentiti, magari da un’iniziativa  legislativa del Parlamento o della ministra  Cartabia.”. Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigaycommenta le motivazioni delle sentenze n.  33/2021  e 32/2021 in merito alla tutela dei nati da maternità surrogata e da fecondazione eterologa, rese note dalla Corte costituzionale.


Spiega l’avvocato Salvatore Simioli, responsible giuridico di Arcigni;“Con entrambe le sentenze la Corte  ha incidentalmente ribadito che è compito del legislatore garantire la piena tutela agli interessi del bambino mediante il riconoscimento del figlio da parte del genitore biologico e intenzionale. Ha quindi significativamente invitato il legislatore ad una riforma dell’istituto dell’adozione, cioè ponendo  fine al trattamento differenziato tra i figli di coppie omosessuali ed eterosessuali. 

Con la sentenza 32/2021 la Corte ha ribadito espressamente la disparità di trattamento tra coppie omosessuali ed eterosessuali in caso di ricorso alla PMA.

La cosiddetta stepchild adoption per coppie omosessuali è stata riconosciuta solo per via giurisprudenziale dal 2014 e produce una adozione non legittimante del figlio del partner. Con la sentenza 32/2021 la Corte ha inoltre ribadito espressamente la disparità di trattamento tra coppie omosessuali ed eterosessuali in caso di ricorso alla PMA. Inoltre ha  affermato la “indifferibilità di una legge per garantire ai nati pieni diritti alla cura, all’educazione, all’istruzione, alla stabilità dei rapporti affettivi”. Quindi ha esortato il legislatore  a prevedere una nuova tipologia di adozione che garantisca tempestivamente la pienezza dei diritti dei nati”.


“Siamo insomma in presenza di timidi  passi in avanti – riprende Piazzoni – rispetto al pieno riconoscimento dei legami familiari nell’interesse del minore. È infatti il caso di sottolineare la illogicità del permanere  del divieto dell’automatico riconoscimento degli atti di nascita e dei provvedimenti giudiziari stranieri. Per cui il genitore intenzionale, ritenuto genitore all’estero, per assumersi la responsabilità genitoriale deve intraprendere un giudizio di adozione. Non ci  si meravigli, allora,  della lentezza della giustizia in Italia, su cui si scarica un iter complesso che confligge con gli interessi del minore ad avere  riconosciuto, fin dalla nascita, in capo ad entrambi i genitori ( biologico e intenzionale) la responsabilità genitoriale.

Maggiori informazioni, e il link per seguire i lavori, sono disponibili sul sito dell’Ateneo www.unica.it

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