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Acquisto colonnine elettriche: l’Iva è rimborsabile

Acquisto colonnine elettriche: l’Iva è rimborsabile


Alfa s.r.l. è un operatore integrato nel settore della mobilità elettrica che gestisce una propria rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

L’intenzione della Società realizzare circa 30 mila punti di ricarica (PDR), da installare e gestire in Italia nei prossimi anni. Ad oggi, l’Istante conta su di un portafoglio di oltre 2.000 punti di ricarica già installati, e oltre 5.000 in fase di sviluppo. Essi vengono posizionati principalmente su suolo pubblico o in aree private ad accesso pubblico (parcheggi, centri commerciali, supermercati, ristoranti).

iva elettrica

Il Contribuente fa presente che le anzidette installazioni comportano l’acquisto di EVC. Su questi vengono successivamente apportate delle modifiche hardware e software per far fronte alle specifiche esigenze della stessa. In particolare, per essere integrate nei sistemi della Società e del Gruppo di appartenenza, per la gestione tecnica e non del servizio di ricarica. La Società sostiene, inoltre, ulteriori spese incrementative dei beni in esame. Questo per servizi di progettazione, servizi di connessione, servizi di ingegneria, servizi per lo sviluppo e l’installazione.

Trattasi, nella sostanza, di opere e materiali necessari per il collegamento delle EVC al contatore dell’ente distributore di energia (c.d. POD).

Secondo quanto riferito dall’Istante, la presenza di ricavi contenuti nel corso dei primi anni di attività; rispetto all’ammontare degli investimenti effettuati nell’intero arco temporale necessario per lo sviluppo della rete di infrastruttura determina un credito IVA strutturale. Al fine di mitigare gli effetti finanziari, la Società domanda se sia possibile chiedere a rimborso il credito IVA annuale. Questo ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, “Decreto IVA), limitatamente agli acquisti e alle importazioni di beni ammortizzabili. Il Contribuente chiede, inoltre, se sia possibile ottenere il rimborso del credito IVA trimestrale ai sensi dell’articolo 38-bis, secondo comma, del Decreto IVA. Questo laddove ricorra il presupposto quantitativo ivi stabilito.

Parere dell’agenzia delle entrate

Il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, se superiore a lire cinque milioni (euro 2.582, 28), può essere chiesto al ricorrere dei presupposti previsti dall’articolo 30, secondo e terzo comma, del Decreto IVA (in seguito, “articolo 30”). Ai fini in esame, rileva il presupposto di cui al secondo comma, lettera c) dell’articolo 30; ai sensi del quale il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso in commento. Questo all’atto di presentazione della dichiarazione annuale «limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche». I beni e servizi acquistati devono ovviamente essere destinati all’utilizzo in operazioni attive imponibili a IVA o in operazioni che comunque; ai sensi dell’articolo 19 del Decreto IVA, conferiscono il diritto alla detrazione.

Tale circostanza, che anche nel caso in esame condiziona la spettanza del diritto alla detrazione cui consegue l’emersione del credito IVA da chiedere a rimborso; implica la valutazione di una situazione di fatto, che non può essere svolta in sede di interpello (cfr. risoluzione n. 147/E del 9 giugno 2009). A ogni modo, al ricorrere di questi presupposti, il successivo articolo 38-bis, al secondo comma, permette al contribuente di ottenere il rimborso del credito IVA. Questo anche in relazione a periodi inferiori all’anno «quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili». Per prassi consolidata, i beni ammortizzabili sono individuati facendo riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi.

In linea generale, in base agli articoli 102 e 103 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:

Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), riguardanti rispettivamente i beni materiali e quelli immateriali; “sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali. Ossia quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall’imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale”. Con la risoluzione n. 122/E del 13 dicembre 2011 è stato inoltre chiarito che il richiamo alle disposizioni del TUIR in materia di ammortamento ha valenza esclusivamente per la qualificazione del bene in relazione al quale è possibile chiedere il rimborso dell’Iva assolta al momento dell’acquisto, a nulla rilevando la circostanza che il relativo costo sia effettivamente sottoposto ad ammortamento da parte del proprietario. In altri termini, ai fini del rimborso, occorre che il bene sia “ammortizzabile” cioè suscettibile di essere sottoposto ad ammortamento.
Nel caso di specie, la Società afferma di:

  • Acquistare, per lo svolgimento della propria attività economica, le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (EVC). Questi con le relative componenti accessorie nonché taluni servizi necessari per configurare e gestire ciascun impianto di ricarica;
  • Installare le stazioni di ricarica, principalmente, su beni di terzi (suolo pubblico o aree private ad accesso pubblico). Con modalità tali da non essere integrate irreversibilmente al suolo; potendo essere spostate o riallocate in funzione della domanda di mercato nonché dell’evoluzione tecnologica dei cespiti.
Tanto premesso, sulla base di quanto descritto dall’Istante.

Per cui le EVC rappresentano dei beni non integrati irreversibilmente al suolo (non di proprietà dell’istante); si ritiene che le EVC costituiscano per la Società beni strumentali ammortizzabili ai sensi dell’articolo 102 del TUIR. L’IVA pertanto assolta dall’Istante in relazione all’acquisizione delle EVC – comprese le spese accessorie, necessarie per il funzionamento delle stesse – è rimborsabile in forza dell’articolo 30, secondo comma, lettera c), del Decreto IVA e, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, secondo comma, al ricorrere delle condizioni ivi previste. Da ultimo, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio sul riscontro della sussistenza del valore ammortizzabile dei beni e della relativa vita utile ai fini delle imposte dirette, restando fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

About Andrea Quartu

Studio Scienze Della Comunicazione. Estremamente sopra le righe e appassionato di moda. Mi piace molto scrivere, ma ho sempre paura di sbagliare le virgole.

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